PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, ai fini dell'adozione di misure urgenti di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del Trattato istitutivo dell'Unione europea, e successive modificazioni, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti caratteristici delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni il cui territorio è compreso nelle fasce costiere di cui al comma 1.

Art. 2.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti).

      1. Ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di limoni.
      2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1, riguardano la manutenzione ordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: potatura e

 

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piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale al terreno e alle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

Art. 3.
(Contributo per le spese di ripristino di limoneti abbandonati).

      1. Ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di limoni.
      2. Le spese di ripristino di funzionalità dei limoneti abbandonati riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.
      3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.

Art. 4.
(Attuazione degli interventi).

      1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguiti in conformità alla legislazione vigente in materia.

 

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Art. 5.
(Assegnazione dei contributi).

      1. I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono concessi, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro il limite di spesa annuale complessivo pari, rispettivamente, a 5 milioni di euro e a 2 milioni di euro.
      2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, i proprietari o i detentori a titolo di affitto di limoneti presentano domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 15 febbraio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati il numero degli alberi di limoni per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che sono stati effettuati o che si intendono effettuare.
      3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di predisposizione e presentazione delle domande di cui al comma 2 e la documentazione da allegare ad esse.
      4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a erogare i contributi entro il 30 aprile di ciascun anno, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. L'erogazione è effettuata assicurando l'assegnazione del contributo a tutti gli aventi diritto per un importo determinato in base alle risorse disponibili e alle domande valide presentate entro il termine previsto.

Art. 6.
(Demolizione di immobili abusivi).

      1. Le opere edilizie abusive realizzate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono acquisite di diritto al patrimonio del comune su cui le stesse insistono. L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. L'acquisizione ha effetto se non sono realizzati la demolizione e il ripristino dei luoghi, o non è stata eliminata la difformità, da parte del

 

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responsabile dell'abuso, nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'ingiunzione a opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente. Qualora le opere siano realizzate su aree o demanio pubblici esse sono senz'altro demolite, secondo la procedura dei commi 3 e 4.
      2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono notificati anche al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale l'abuso stesso è stato realizzato.
      3. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto, entro un mese dalla ricezione della richiesta del comune, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessati, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
      4. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi previsti dall'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Il ripristino e la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuati secondo le modalità prescritte dal comune. La demolizione, il ripristino e la riqualificazione ambientale sono effettuati a spese del responsabile dell'abuso.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri previsti dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa

 

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al Fondo per gli investimenti «Agricoltura, foreste e pesca» del Ministero delle politiche agricole e forestali, come determinata dall'allegato 2 di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.